Il Tribunale Federale
Presidente: Romagnoli
Componenti: D’Andria, Coppola
Relatore: Romagnoli
Letto l’atto con cui la Procura federale, all’esito dell’indagine n.26/2022-2023 incardinata a seguito di segnalazione della “ComTeC – Commissione Tecnica di Controllo” della FIP, ha deferito:
- il Sig. Marco Vittorelli, Presidente e legale rappresentante della società Pallacanestro Varese s.p.a., per violazione dell’art. 59/1b del Regolamento di Giustizia, per aver sottoscritto ed utilizzato, con l’invio alla “ComTeC” della FIP, la dichiarazione con la quale la società da lui presieduta attestava di aver “ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti dei tesserati alla data del 30/04/2022”, necessaria ed imprescindibile per l’ammissione al campionato di basket di serie A 2022/2023;
- la società Pallacanestro Varese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 61/1 del Regolamento di Giustizia per rispondere “degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati”, e dell’art. 1 comma III del Regolamento di Giustizia in quanto “le Società affiliate rispondano, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti: a) delle violazioni commesse dai propri tesserati”;
considerato come il deferimento tragga origine dall’esposto della “Commissione Tecnica di Controllo – ComTeC” della FIP, che il 23.11.22 trasmetteva alla Procura federale il verbale della riunione svoltasi il 22.11.22, con cui si rappresentava come fosse pervenuto alla Segreteria Generale FIP un lodo BAT FIBA – ARBITRAL AWARD (BAT 799/22) avente ad oggetto la controversia Tepic/Pallacanestro Varese “relativo a compensi per un accordo di risoluzione di contratto sottoscritto il data 04.11.2019”, nel quale si legge che il 23 luglio 2021 il giocatore e la società, dopo aver consensualmente risolto il contratto anticipatamente il 4.11.19, trovavano un accordo (“Annex of the Agreement fo early termination of contract”, al fine di “definire il rimanente debito del Club nei confronti del giocatore” (“define the remaining debt of the Club towards the Player”); con il suddetto accordo all’art.1, si legge sempre nel BAT, la società si impegnata a versare al giocatore la complessiva somma di € 70.000,00 in 6 mensilità a partire dal 30 luglio 2021 sino al 31 gennaio 2022.
Nello stesso accordo veniva previsto all’art.3 che laddove il club avesse anche solo ritardato il pagamento di anche 1 sola rata di cui all’art.1 dell’Annex, il club stesso avrebbe versato al giocatore la somma ulteriore di € 20.000,00 non oltre il 28 febbraio 2022;
considerato come l’atto di deferimento della Procura federale sia basato sui presupposti di seguito sinteticamente elencati:
- la Procura federale riceveva la segnalazione della “ComTeC” dell’esistenza di un lodo BAT FIBA relativo all’arbitrato Milenko Tepic/Pallacanestro Varese s.p.a. avente ad oggetto la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti il 4.11.2019;
- dalla lettura del suddetto lodo emergeva che il giocatore Tepic e la Pallacanestro Varese raggiungevano un accordo il 23.07.21 per la anticipata consensuale conclusione del contratto, con l’impegno della società a corrispondere al giocatore la somma di € 90.000,00 con pagamenti rateali mensili dal 30.07.21 al 28.02.2022;
- la società provvedeva al pagamento della sola prima rata (con scadenza 31.07.21) di € 10.000,00;
- a seguito di tale inadempimento il 14.03.22 il Tepic incardinava un procedimento arbitrale nei confronti della Pallacanestro Varese, conclusosi con un lodo BAT FIBA del 25.10.2022 che condannava la società al pagamento in favore del giocatore del la somma di € 80.000,00 oltre interessi e spese legali;
- con la dichiarazione del 30.05.2022 prodotta alla ComTeC, indispensabile per potersi iscrivere al campionato di serie A, attestante l’avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti di tutti i tesserati al 30.04.2022, con l’omissione quindi del proprio debito pecuniario nei confronti del Tepic, la società rilasciava una dichiarazione non veritiera, in violazione delle norme federali.
considerato altresì come la memoria difensiva, con la quale si è chiesto a questo Tribunale di voler respingere l’atto di deferimento ed assolvere le parti deferite, si fondi sulle seguenti considerazioni, qui di seguito sinteticamente richiamate:
- le dichiarazioni del sig. Conti, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Pallacanestro Varese sarebbero non veritiere, indimostrate e contraddittorie, e l’”’Annex of the Agreement for early termination of contract” datato 23.07.2021, sarebbe una “inspiegabile iniziativa unilatera e personale di Andrea Conti, posta in essere all’insaputa del Presidente Vettorelli e degli altri dirigenti della società, che ne hanno avuto contezza solo all’esito dell’Arbitral Award emesso dal BAT ad ottobre 2022”, determinando la totale assenza di responsabilità sia del Presidente che della società;
- in ogni caso alcun mandato era stato conferito al Conti per la sottoscrizione di tale accordo, il quale non avrebbe comunque avuto il potere di concluderlo in quanto la procura a suo favore aveva un limite di carattere economico-finanziario di € 30.000,00, trattandosi quindi di atto sottoscritto da rappresentante senza poteri inefficace ai sensi dell’art. 1398 c.c.;
- la Pallacanestro Varese non avrebbe mai pagato la prima rata, ed il pagamento cui si fa riferimento nell’atto di deferimento sarebbe stato eseguito a favore di altro soggetto, riferito ad altra obbligazione, con diversa causale;
- non vi sarebbe alcuna evidenza contabile di pendenze verso il Tepic prima del BAT AWARD di ottobre 2022, quindi successivamente alla dichiarazione resa alla ComTeC;
- in ogni caso il Tepic alla data dell’“Annex” non era più tesserato FIP e quindi non si tratterebbe di una “pendenza nei confronti di tesserati”;
letti i documenti versati nel fascicolo, e le dichiarazioni rese dai soggetti informati sui fatti;
sentita all’udienza del 13 aprile u.s. la relazione del rappresentante dell’Ufficio della Procura federale che, dopo aver illustrato la vicenda, si riportava al contenuto dell’atto di deferimento e concludeva chiedendo l’applicazione per il Presidente Vittorelli della sanzione dell’inibizione per anni 3, e per la società Pallacanestro Varese la sanzione della retrocessione in serie A2 nella stagione sportiva 2023/2024 ai sensi dell’art. 18 comma III R.G., ovvero, in subordine, l’applicazione di 16 punti di penalizzazione che determinerebbero l’automatica esclusione dei play off per la stagione in corso;
sentito altresì il Presidente Vittorelli, assistito dal proprio legale di fiducia il quale, riportandosi al contenuto della memoria difensiva, e sottolineando l’assoluta mancanza di responsabilità in capo al Presidente ed alla società, insisteva per l’assoluzione delle parti deferite
osserva
Appare necessario, per poter analizzare correttamente i passaggi essenziali della vicenda, (la quasi totalità dei quali documentalmente provati e non contestati), ripercorrerne brevemente il loro succedersi, così come sono stati riportati nell’“Arbitral Award (BAT 1799/22)”, procedimento nel quale, appare opportuno specificarlo, la società Pallacanestro Varese non si costituiva, non partecipava, e non rispondeva alle richieste dell’Arbitro per una composizione amichevole della controversia (al punto 4.2 si legge che “The Respondent did not partecipate in this arbitration, and did not respond to the Arbitrator’s requests to file an Answer or regarding a potential settelment of the dispute”).
- Il giorno 6.11.2019 l’atleta Milenko Tepic e la società Pallacanestro Varese sottoscrivevano un accordo per la risoluzione anticipata del contratto (“Act of resolution by mutual consense”);
- Successivamente, il 23.07.21 le parti concludono un ulteriore accordo per la conclusione anticipata del contratto (“Annex of the agreement for early termination of contract”), con la espressa volontà di definire il rimanente debito della società nei confronti del giocatore (“The Agreement was, according to its preamble, intended to define the remaining debt of the Club towards the Player”), quantificandolo in € 70.000,00 da pagarsi in 6 rate mensili di pari importo a partire dal 30.07.21 e fino al 28.02.22, con la specificazione che laddove la società non avesse ottemperato al pagamento ovvero ne avesse ritardato anche una sola rata, la società avrebbe pagato l’ulteriore somma – a titolo di penale – di € 20.000,00, non oltre la data del 28.02.2022;
- Il giocatore stesso dichiarava di aver ricevuto solamente la prima rata di € 10.000,00, e di non aver ricevuto ulteriori pagamenti (“According to the Player, the Club only paid the first (EUR 10,000) instalment under the Agreement and never made any further payments”).
- Il 15.10.2021 il procuratore del giocatore inviava una e-mail alla società, sottolineando il ritardo di 15 giorni per il versamento della seconda rata, manifestando la disponibilità e la comprensione del proprio assistito nei confronti della Pallacanestro Varese, ma rilevando che laddove la società non avesse ottemperato alle obbligazioni assunte, avrebbe attivato l’articolo 3 dell’”Agreement”, con la richiesta dell’ulteriore somma di € 20.000,00.
- L’agente del giocatore tentava ripetutamente di contattare la società (il 27.10.21, il 4.11.21 ed il 6.12.21) facendo presente che in mancanza dei pagamenti dovuti, non avrebbe avuto altra possibilità se non quella di attivare il BAT, senza tuttavia ricevere risposta.
- Il giorno 4.03.2022 il giocatore inviava una diffida alla società, facendo presente che – in riferimento all’”Agreement” ed a seguito della pregressa corrispondenza – il debito totale della società verso il giocatore ammontava ad € 80.000,00, e che se tale somma non fosse stata pagata entro il 22.03.22, avrebbe proceduto con il BAT, senza ricevere risposta.
- Il 14.03.2022 veniva instaurato un lodo FIBA;
- Il 5.04.22 il BAT informava le parti della nomina dell’arbitro, con invito alla società a riscontrare non oltre il 26.04.22;
- Il 29.04.22, preso atto del mancato riscontro della società, veniva concessa alla società l’ulteriore termine ultimativo del 6.05.22;
- Il 6.05.22 la società chiedeva una ulteriore proroga per la costituzione in giudizio fino al 22.05.22;
- Il 30.05.2022 la Pallacanestro Varese rilasciava la dichiarazione alla ComTeC (“alla data del 30/04/2022 la società sportiva ha ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti dei tesserati”);
- Il 23.06.22 l’arbitro concedeva alla società un ulteriore termine fino al 29.06.22;
- Il 26.07.22 il BAT confermava che la società non aveva rispettato nemmeno la proroga del 29.06.22;
- Il 2.09.22 il BAT confermava che la società non aveva dato risposta alla richiesta di adesione all’arbitrato;
- Il 25.10.2022 si chiude il lodo, con la condanna della Pallacanestro Varese al pagamento a favore del giocatore Milenko Tepic della complessiva somma di € 91.650,00 (comprensiva di spese);
- il 23.11.22 la FIBA trasmetteva il“Ban on registration of new players” alla società, che ottemperava quindi a quanto tenuta.
Venendo ad analizzare le eccezioni sollevate dalla difesa delle parti deferite, appare necessario specificare in via preliminare come il Tribunale ritenga che, in questa sede, non si possa in alcun modo entrare nel merito di un giudizio, quello dell’”Arbitral Award” BAT 1799/22, né sindacare decisioni in quella sede assunte, non impugnate e divenute definitive.
Quanto alla responsabilità della società
Il Tribunale ritiene che la società Pallacanestro Varese con la dichiarazione sottoscritta dal Presidente Vittorelli e presentata alla ComTeC, abbia – come evidenziato dalla ricostruzione della Procura federale – certificato una situazione non corrispondente alla realtà attestando il falso.
Con la dichiarazione in oggetto – necessaria ed imprescindibile per l’ammissione al campionato di basket di serie A 2022/2023 – la Pallacanestro Varese il 30.05.22 ha certificato di aver “ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti dei tesserati alla data del 30/04/2022”; a tal fine, si ritiene come non rilevi in maniera decisiva che al momento della dichiarazione, vi fosse solo la pendenza del lodo ovvero la sua conclusione e la sua effettività, in quanto il debito nei confronti del giocatore – non dichiarato alla ComTeC, omissione questa che ne ha determinato la mendacia – era sorto ed era stato riconosciuto dalla società in un momento antecedente.
Infatti, a parere del Tribunale, qualunque sia il momento a partire dal quale si voglia far decorrere l’obbligazione (dalla sottoscrizione dell’accordo per la risoluzione anticipata consensuale del 2019, ovvero dall’”Annex of the Agreement” del 23 luglio 2021, ovvero ancora dall’avvenuto pagamento della prima rata versata prima del 30 luglio 2021, ovvero ancora dalla data entro cui la società avrebbe dovuto pagare l’ulteriore somma a titolo di penale del 28.02.2022), in ogni caso sono tutte date ampiamente antecedenti alla dichiarazione resa, a nulla rilevando – di fatto – la pendenza e la non definitività del lodo, quello sì conclusosi dopo il rilascio della dichiarazione alla ComTeC.
A tutto voler concedere quindi, quand’anche si volesse sposare la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla Pallacanestro Varese, che ha sempre negato l’esistenza dell’accordo del 2019, si ritiene incontrovertibile la circostanza che al momento del rilascio della dichiarazione alla ComTeC il 30.05.22, la società fosse a conoscenza del debito nei confronti del giocatore, per essere stato oggetto dell’”Annex” del 23.07.21, per aver provveduto a pagarne la prima rata con scadenza 30.07.21, e per essere stata chiamata al pagamento della penale entro il 28.02.22, tutti riferimenti temporali richiamati dal BAT.
Il Tribunale, ritenute assorbenti e decisive le suesposte considerazioni, rileva altresì che – in ogni caso – incontestata la circostanza che il BAT fosse pendente e non esecutivo, la Pallacanestro Varese, essendone a conoscenza, avrebbe dovuto comunque farne menzione nella dichiarazione resa alla COMTEC.
Tale obbligo, a parere del Tribunale, nasce non solo in virtù della normale diligenza che avrebbe dovuto indurre la società a fare menzione della pendenza del lodo nella dichiarazione resa alla ComTeC, ma anche dalla lettura delle norme federali.
In questo senso il Regolamento Esecutivo del Settore Professionistico all’art. 21, che disciplina gli obblighi di informativa periodica alla ComTeC, alla lettera f), prevede che tra la documentazione da depositare attestante l’attestazione degli emolumenti, indica al punto 23 che “In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Comtec la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”.
Quanto alla posizione del sig. Andrea Conti
Sentito dall’Ufficio della Procura federale, il Sig. Andrea Conti, Direttore Generale della Pallacanestro Varese sino all’ottobre del 2021, come si legge nella memoria difensiva in atti dichiarava che “l’accordo da me sottoscritto a novembre 2019 su mandato e nell’interesse della Società prevedesse il pagamento a Tepic da parte della Pallacanestro Varese di circa 80.000,00; il debito non è stato poi onorato secondo le scadenze e i termini previsti dalla Pallacanestro Varese così nell’estate del 2021, dopo varie richieste e solleciti di pagamento da parte dei suoi procuratori e legali, si è deciso di stipulare un nuovo accordo transattivo con il Giocatore che andasse a sostituire quello di novembre 2019”; ”il nuovo accordo di giugno e luglio 2021 – sempre da me sottoscritto su mandato e nell’interesse della Società – prevedeva di dilazionare il pagamento del debito originario di 80mila nel confronti del Giocatore in varie rate sino alla scadenza di giugno 2022”; ”ricordo che fu fatto dalla società un pagamento di un primo acconto a Tepic sulla base dell’accordo di giugno-luglio 2021”.
La società, oltre a non aver mai disconosciuto il documento di cui si nega oggi l’esistenza (l’accordo del 2019), non ha intrapreso alcuna azione – né in sede civile né in sede penale – nei confronti dell’ex Direttore Generale Conti, implicitamente facendo proprio il suo operato e dimostrando una totale acquiescenza a quanto dallo stesso dichiarato.
Non ha mai posto in essere alcun tipo di impugnazione o contestazione, né mai ha agito nei suoi confronti per la asserita sottrazione e/o distruzione di documenti, né per il presunto abuso del contenuto della procura e dei limiti di impegno economico ivi indicati.
Particolare rilievo a parere di questo Tribunale, assume la circostanza che la dichiarazione del Conti avente ad oggetto la consegna dell’accordo del 2019 (“Io mi sono dimesso dalla carica di Direttore Generale della Pallacanestro Varese a fine ottobre 2021, e prima di dimettermi ho lasciato il documento in questione (l’”Annex of the Agreement for early termination of contract” del 23.07.21) al vecchio CFO della Società, Giorgio Pellagatta”), non sia stata in alcun modo contraddetta o confutata.
Infatti il Sig. Pellagatta, benchè ritualmente convocato il 20.12.22 ed il 13.01.23, non si presentava dinanzi ai rappresentanti della Procura federale né veniva ascoltato telefonicamente, né inoltrava alcun tipo di comunicazione, né la Pallacanestro Varese – incomprensibilmente – forniva alcun indirizzo e-mail o recapito telefonico, nonostante le richieste inviate dall’Ufficio della Procura federale alla casella spes della società.
Quanto alla procura speciale rilasciata al sig. Conti
La difesa degli odierni deferiti rileva come l’”Annex” del 23.07.2021, sottoscritto dall’allora Direttore Generale Conti, sarebbe inefficace ai sensi dell’art. 1398 c.c. perchè lo stesso non aveva potere di firma in quanto la procura speciale a lui rilasciata era limitata all’”importo massimo di Euro 30.000,00”, mentre l’”Annex” avrebbe impegnato somme per € 90.000,00 e, conseguentemente, un tale atto, sottoscritto da un rappresentante senza poteri o in eccesso rispetto ai limiti delle facoltà conferitogli, non avrebbe vincolato la Pallacanestro Varese.
Ritiene il Tribunale che il richiamo al suddetto articolo sia inconferente in quanto lo stesso disciplina il caso in cui “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto”, fattispecie ben diversa da quella in questione, in cui il terzo contraente (il giocatore Tepic) non ha subito un danno, o almeno non risulta ne abbia chiesto un risarcimento.
Quanto al pagamento della prima rata dell’accordo
Per ciò che concerne il pagamento della prima rata dell’accordo, circostanza negata dalla società che dimostrerebbe la conoscenza del debito nei confronti del Tepic, la società rileva che il bonifico cui la Procura federale fa riferimento – e che dimostrerebbe la conoscenza dell’obbligazione nei confronti del giocatore – in realtà non sarebbe altro che un pagamento effettuato il 29.07.2021 da un’altra società (la “Varese nel Cuore R.C. a r.l.”, allora socio di maggioranza della Pallacanestro Varese) non in favore dell’atleta Tepic, bensì in favore della “GPK Sports Management Ltd” in virtù di un non meglio precisato Scouting Services Agreement del 28.07.2021.
Si ritiene la suddetta circostanza così come rappresentata dalla difesa dei deferiti, irrilevante ai fini della dimostrazione del mancato pagamento della prima rata del debito, limitandosi il Tribunale a sottolineare come sia stato lo stesso Tepic, come risulta dal BAT, ad aver dichiarato di aver ricevuto solamente la prima rata di € 10.000,00, e di non aver ricevuto ulteriori pagamenti (“According to the Player, the Club only paid the first (EUR 10,000) instalment under the Agreement and never made any further payments”). Non si comprende la ragione per la quale il giocatore avrebbe dovuto dichiarare contro i propri interessi, di aver ricevuto somme a lui peraltro dovute, se il pagamento non fosse stato effettuato.
Quanto al tesseramento di Tepic
Quanto alla circostanza che l’atleta Tepic, alla data dell’”Annex of the Agreement for early termination of contract” non fosse un tesserato FIP e quindi, secondo la difesa dei deferiti, l’eventuale debito nei suoi confronti, laddove fosse esistito e non dichiarato, mai avrebbe potuto determinare la mendacia della dichiarazione resa alla ComTeC, il Tribunale ritiene che l’eccezione non sia meritevole di pregio, essendo di tutta evidenza che l’obbligazione era sorta – ovviamente – in costanza di tesseramento, a nulla rilevando che solo successivamente il giocatore avesse ottenuto il nulla osta al trasferimento e fosse andato a giocare all’estero.
Sulla quantificazione della pena
Il Tribunale ritiene che la richiesta della sanzione formulata dalla Procura federale per il Presidente Vittorelli, quantificata nel minimo edittale previsto per la violazione contestata, sia congrua e condivisibile.
Per ciò che concerne invece la società Pallacanestro Varese, si ritiene congrua ed equilibrata rispetto alla violazione commessa, non già la automatica retrocessione nella serie inferiore per l’anno sportivo 2023/2024, come richiesto in via principale dalla Procura federale, bensì, tenuto conto del principio della afflittività, ed alla luce del danno di immagine causato all’intero movimento cestistico nazionale, la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso, che, tenuto conto della posizione in classifica della squadra, rappresenta la sanzione minima che possa con certezza determinare l’esclusione della squadra dalla disputa dei play off.
P.Q.M.
applica al sig. Marco Vittorelli Presidente e rappresentante legale della società Pall. Varese Spa il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 13.4.2026 (art 59,1 b RG); applica alla società Pall. Varese Spa la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso (artt. 1 comma 3 e 61,1 R.G.)